Studio Legale Avv. Paola Maddalena Ferrari

Strumenti correttivi disabilità ora più accessibili. Il ruolo del medico di famiglia

Il Decreto Legge 669/1996, convertito dalla Legge 30/1997, introdusse alcune agevolazioni per l’acquisto di sussidi tecnici e informatici volti a favorire l’autonomia e l’autosufficienza delle persone con disabilità.
Questi benefici sono concessi sia al momento dell’acquisto (IVA agevolata) che, sotto forma di detrazione, in fase di dichiarazione annuale dei redditi.
Furono estese le agevolazioni già previste per gli ausili in senso stretto, anche a prodotti di comune reperibilità che possano essere utili per l’autonomia delle persone con disabilità.

Con il decreto del MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE IN DATA 7 aprile 2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 4 maggio 2021, sono state modificate le condizioni e le modalità alle quali è subordinata l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta del 4% per l’acquisto di sussidi tecnici ed informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e l’autonomia delle persone con disabilità.
Il provvedimento segue la modifica inserita nel “decreto semplificazioni” del 16 luglio 2020 n. 76, poi convertito nella Legge 11 settembre 2020 n. 120 con l’inserimento dell’art. 29 bis, proprio riguardante l’accesso alle agevolazioni fiscali sui cosiddetti sussidi tecnici e informatici.
Norme che hanno modificato il decreto del Ministro delle finanze del 14 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2 aprile 1998.

Sparisce il collegamento obbligato tra dispositivo e medico specialista.
Anche il medico generale ed il pediatra di libera scelta possono emettere il certificato per la prescrizione autorizzativa.
Con la nuova normativa, le agevolazioni si ampliano fino a ricomprendere tutti quegli strumenti anche di nuova tecnologia o di semplice uso comune, necessari o utili, a rendere la vita del disabile più inclusiva ed autonoma.

Resta immutala la definizione di sussidi tecnici ed informatici contenuta nel primo comma dell’articolo 2 del Decreto del Ministero delle Finanze del 14 marzo 1998: si considerano sussidi tecnici ed informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e l’integrazione dei soggetti portatori di handicap le apparecchiature e i dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche, appositamente fabbricati o di comune reperibilità, preposti ad assistere la riabilitazione, o a facilitare la comunicazione interpersonale, l’elaborazione scritta o grafica, il controllo dell’ambiente e l’accesso alla informazione e alla cultura in quei soggetti per i quali tali funzioni sono impedite o limitate da menomazioni di natura motoria, visiva, uditiva o del linguaggio. Rientrano nel beneficio le apparecchiature e i dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche, sia di comune reperibilità sia appositamente fabbricati.

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Come si detraggono le spese sanitarie

Un’importante novità, in vigore dal 1° gennaio 2020, è quella introdotta dalla legge di bilancio 2020 (articolo 1, commi 679 e 680 legge n. 160/2019): ha previsto che la detrazione del 19% degli oneri indicati nell’articolo 15 del Tuir, tra i quali rientrano le spese sanitarie, è fruibile soltanto se il pagamento è effettuato con versamento bancario o postale o altri sistemi tracciabili (carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari).
Tuttavia, il versamento in contanti continua a essere ammesso, senza perdere il diritto alla detrazione, per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici e per pagare le prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o dalle strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.

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Anche i medici di famiglia ed i pediatri convenzionati hanno diritto al bonus baby-sitting

L’Inps ha confermato che il  bonus per servizi di baby-sitting, mediante Libretto Famiglia, e per la frequenza di centri estivi sono erogati dall’INPS anche ai lavoratori dipendenti del settore sanitario pubblico e privato accreditato.

Ai fini del diritto al beneficio, infatti, si è inteso per “medici dipendenti” non solo i medici con contratto di lavoro subordinato con la ASL ma anche i medici convenzionati col Servizio Sanitario Nazionale (SSN), consentendo la presentazione della domanda di bonus anche da parte di medici di base e pediatri di libera scelta.

L’Istituto conferma la linea di interpretazione adottata nella fase emergenziale legata all’epidemia da Covid–19 per queste categorie di sanitari, sebbene non abbiano un rapporto di lavoro di natura strettamente dipendente con le ASL di appartenenza.