Studio Legale Avv. Paola Maddalena Ferrari

Il disabile ha diritto all’istruzione ed all’inclusione. Il preside non può negare il trasporto scolastico perchè non ha soldi

24/12/2021 n. 13463 Tar Lazio -sezione terza bis

MASSIMA

Il diritto all’istruzione del disabile, ed in particolare del disabile grave, quale sancito dall’art. 38, comma 3, Cost. e dai principi di solidarietà collettiva di cui agli artt. 2,3 e 38 Cost., costituisce un diritto fondamentale rispetto al quale il legislatore (in prima battuta) e l’amministrazione (in attuazione della legge) non possono esimersi dall’apprestare un nucleo indefettibile di garanzie fino anche a giungere alla determinazione di un numero di ore di sostegno pari a quello delle ore di frequenza, in caso di accertata situazione di gravità del disabile.

FATTO e DIRITTO

Con l’atto introduttivo del giudizio la parte ricorrente chiedeva l’annullamento della nota del comune resistente con cui era negata l’attivazione del servizio di trasporto scolastico di alunni in situazione di handicap grave, nonché del verbale GLH d’istituto nella parte in cui non assegnava al ricorrente un numero di ore settimanali adeguato alla sua patologia e quantificato nelle certificazioni in 12 ore. Con successivo ricorso per motivi aggiunti impugnava anche il PEI redatto dall’amministrazione resistente nella parte in cui non elaborava alcuna proposta di assegnazione delle ore di sostegno sulla base delle effettive necessità del ricorrente limitandosi ad assegnare 6 ore di sostegno educativo settimanale.

Si costituiva il comune resistente chiedendo rigettarsi il ricorso.

Con ordinanza emessa in corso di causa l’istanza cautelare della ricorrente trovava accoglimento.

Il ricorso proposto deve trovare accoglimento.

Com’è stato già rilevato dalla giurisprudenza di questa Sezione (cfr. 2609/2018) il diritto all’istruzione del disabile, ed in particolare del disabile grave, quale sancito dall’art. 38, comma 3, Cost. e dai principi di solidarietà collettiva di cui agli artt. 2,3 e 38 Cost., costituisce un diritto fondamentale rispetto al quale il legislatore (in prima battuta) e l’amministrazione (in attuazione della legge) non possono esimersi dall’apprestare un nucleo indefettibile di garanzie fino anche a giungere alla determinazione di un numero di ore di sostegno pari a quello delle ore di frequenza, in caso di accertata situazione di gravità del disabile.

La giurisprudenza di questa Sezione ha esaminato compiutamente il procedimento volto all’individuazione delle ore di sostegno da attribuire ai minori portatori di handicap.

In particolare, è stato osservato che il procedimento si articola nel modo seguente: a) il G.L.O.H. elabora i P.E.I. all’interno dei singoli Istituti scolastici, al termine delle fasi procedimentali previste dall’art. 12, comma 5, della legge n. 104 del 1992; b) il dirigente scolastico trasmette le relative risultanze agli Uffici scolastici; c) gli Uffici scolastici, a seguito dell’acquisizione dei dati, devono attribuire ai singoli Istituti tanti insegnanti di sostegno, quanti ne sono necessari per coprire tutte le ore che sono risultate oggetto delle proposte, salva la possibilità di esercitare un potere meramente correttivo, sulla base di riscontri oggettivi (è questo il caso, ad esempio, di errori materiali, ovvero del fatto che singoli alunni non siano più iscritti presso un dato istituto, perché trasferitisi altrove); d) il dirigente scolastico – tranne i casi in cui prenda atto della correzione di errori materiali o delle circostanze ostative, specificamente e motivatamente individuate dagli Uffici scolastici – deve attribuire a ciascun diversamente abile un numero di ore di sostegno corrispondente a quello oggetto della singola proposta del G.L.O.H, dalla quale non si può discostare; e) pertanto, i procedimenti riguardanti gli alunni disabili si devono concludere con gli atti del dirigente scolastico di attribuzione delle ore di sostegno, in conformità alle risultanze del G.L.O.H”.

Inoltre, la sentenza citata ha precisato altresì che “il provvedimento finale del dirigente scolastico: – deve tenere conto della «gravità dell’handicap … così come accertato dall’apposito organo collegiale; – non può tenere conto soltanto delle «difficoltà connesse al numero degli alunni in situazione di handicap»; – non può rendere «prive di effetti concreti, sul piano del sostegno, le statuizioni operate dall’organo collegiale competente a stabilire la gravità dell’handicap e a predisporre il piano individuale di intervento a sostegno del minore in una situazione di handicap riconosciuto come grave»; – non si può basare su «un vincolo derivante dalla carenza di risorse economiche che non possono, in modo assoluto, condizionare il diritto al sostegno in deroga, sino a esigere e sacrificare il diritto fondamentale allo studio e all’istruzione»”.

Infine, è stato rilevato che “a) quando sono contestati una «diagnosi funzionale – D.F.», un «profilo dinamico funzionale – P.D.F.» oppure un «piano educativo individualizzato – P.E.I.», sono ravvisabili posizioni di interesse legittimo, poiché i relativi atti della Amministrazione scolastica sono atti posti in essere nell’esercizio di un ampio potere tecnico-discrezionale dei competenti organi amministrativi; b) ne discende che la condizione di persona gravemente handicappata non è preclusiva della possibilità per l’amministrazione di assegnare un numero di ore di sostegno inferiore a quelle massime previste dalla normativa, sulla base di una analitica motivazione tale dimostrare che le ore assegnate siano concretamente in grado di ovviare all’handicap diagnosticato e di assicurare il proficuo inserimento dell’alunno disabile nella comunità scolastica; c) ne discende, ulteriormente, che trattandosi di una valutazione tecnico discrezionale la stessa può essere sindacabile in sede giurisdizionale solamente per un errore di fatto e per una manifesta illogicità”.

Posti questi principi, la resistente ha disposto l’assegnazione delle ore senza motivare in merito alle ragioni in base alle quali le suddette ore siano state ritenute in grado di ovviare all’handicap diagnosticato e di assicurare il proficuo inserimento e l’integrazione dell’alunno disabile nella comunità scolastica. Ne discende che il provvedimento difetta di adeguata motivazione e ricostruzione dell’iter logico seguito dall’amministrazione per l’attribuzione delle ore di sostegno in favore del ricorrente e analogo discorso interessa anche la questione del trasporto scolastico, posto che il mero riferimento a profili economici appare non idoneo a superare l’iter motivazionale gravante a carico dell’amministrazione.

È poi da rilevare che, in materia di assegnazione delle ore di sostegno all’alunno disabile, il provvedimento finale del dirigente scolastico con cui si stabilisce l’assegnazione delle ore di sostegno non può rendere prive di effetti concreti, sul piano del sostegno, le statuizioni operate dall’organo collegiale competente a stabilire la gravità dell’handicap e a predisporre il piano individuale di intervento a sostegno del minore in una situazione di handicap riconosciuto come grave; esso inoltre non si può basare su un vincolo derivante dalla carenza di risorse economiche che non possono, in modo assoluto, condizionare il diritto al sostegno sino a esigere e sacrificare il diritto fondamentale allo studio e all’istruzione (cfr. Cons. St., sez. VI, 10 luglio 2017, n. 3393).

Per quanto concerne la pretesa ricorsuale tesa ad ottenere l’accertamento del diritto all’attribuzione delle ore di sostegno, la stessa deve essere considerata inammissibile, atteso che la situazione giuridica sottostante all’assegnazione di ore di sostegno è di interesse legittimo, non tutelabile mediante un’autonoma azione di accertamento, la quale comporterebbe che l’adito Tribunale venga a sostituirsi all’amministrazione nell’esercizio di un’attività riservata dalle legge alla sfera discrezionale della stessa.

Posti questi principi, deve essere annullato il provvedimento impugnato per mancata adeguata motivazione delle ore attribuite.

In considerazione dell’esito del giudizio, delle sue peculiarità e della complessità della situazione fattuale sottesa devono ritenersi sussistenti eccezionali motivi per compensare le spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione. Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di riproduzione e diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare i medesimi interessati ivi citati.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 dicembre 2021 con l’intervento dei magistrati:

Strumenti correttivi disabilità ora più accessibili. Il ruolo del medico di famiglia

Il Decreto Legge 669/1996, convertito dalla Legge 30/1997, introdusse alcune agevolazioni per l’acquisto di sussidi tecnici e informatici volti a favorire l’autonomia e l’autosufficienza delle persone con disabilità.
Questi benefici sono concessi sia al momento dell’acquisto (IVA agevolata) che, sotto forma di detrazione, in fase di dichiarazione annuale dei redditi.
Furono estese le agevolazioni già previste per gli ausili in senso stretto, anche a prodotti di comune reperibilità che possano essere utili per l’autonomia delle persone con disabilità.

Con il decreto del MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE IN DATA 7 aprile 2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 4 maggio 2021, sono state modificate le condizioni e le modalità alle quali è subordinata l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta del 4% per l’acquisto di sussidi tecnici ed informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e l’autonomia delle persone con disabilità.
Il provvedimento segue la modifica inserita nel “decreto semplificazioni” del 16 luglio 2020 n. 76, poi convertito nella Legge 11 settembre 2020 n. 120 con l’inserimento dell’art. 29 bis, proprio riguardante l’accesso alle agevolazioni fiscali sui cosiddetti sussidi tecnici e informatici.
Norme che hanno modificato il decreto del Ministro delle finanze del 14 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2 aprile 1998.

Sparisce il collegamento obbligato tra dispositivo e medico specialista.
Anche il medico generale ed il pediatra di libera scelta possono emettere il certificato per la prescrizione autorizzativa.
Con la nuova normativa, le agevolazioni si ampliano fino a ricomprendere tutti quegli strumenti anche di nuova tecnologia o di semplice uso comune, necessari o utili, a rendere la vita del disabile più inclusiva ed autonoma.

Resta immutala la definizione di sussidi tecnici ed informatici contenuta nel primo comma dell’articolo 2 del Decreto del Ministero delle Finanze del 14 marzo 1998: si considerano sussidi tecnici ed informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e l’integrazione dei soggetti portatori di handicap le apparecchiature e i dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche, appositamente fabbricati o di comune reperibilità, preposti ad assistere la riabilitazione, o a facilitare la comunicazione interpersonale, l’elaborazione scritta o grafica, il controllo dell’ambiente e l’accesso alla informazione e alla cultura in quei soggetti per i quali tali funzioni sono impedite o limitate da menomazioni di natura motoria, visiva, uditiva o del linguaggio. Rientrano nel beneficio le apparecchiature e i dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche, sia di comune reperibilità sia appositamente fabbricati.

Scarica il dossier