La massima
In una complementare prospettiva, dall’eventuale accoglimento del ricorso non solo i ricorrenti non ricaverebbero alcuna utilità specifica ma, anzi, un danno irreparabile si produrrebbe per quella (di sicuro non irrilevante) fetta della popolazione che invece – anche per “dovere civico” e senso del benecomune – intende ancora sottoporsi alla vaccinazione onde efficacemente combattere la pandemia in atto;
La sentenza
N. 08446/2021 REG.PROV.COLL.
N. 06145/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 6145 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentati e difesi dall’avvocato Andrea Casella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Salute, Commissario Straordinario per L’Attuazione e il Coordinamento delle Misure di Contenimento e Contras, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento
decreto Ministero della salute del -OMISSIS-;
decisioni di esecuzione della Commissione europea recanti autorizzazione alla immissione in commercio di vaccini per contrasto Covid 19;
piani regionali vaccinazione;
determinazione Agenzia dogane del -OMISSIS-;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Salute e di Commissario Straordinario per L’Attuazione e il Coordinamento delle Misure di Contenimento e Contras;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 luglio 2021 il dott. Massimo Santini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Premesso che:
a) vengono impugnati sotto plurimi profili: in via principale, il piano strategico nazionale dei vaccini per la lotta al COVID 19; in via secondaria, gli atti della Commissione UE con cui si autorizza l’immissione in commercio di vaccini per il contrasto al COVID (ossia: Pfizer, Moderna ed Astrazeneca), i piani regionali delle suddette vaccinazioni e la determinazione della Agenzia delle dogane legata all’ingresso dei suddetti vaccini;
b) si costituiva in giudizio l’intimata amministrazione statale la quale, nel chiedere il rigetto del gravame, sollevava numerose eccezioni di rito di cui più avanti si darà diffusamente conto;
c) alla camera di consiglio del 5 luglio 2021, dato atto a verbale della possibilità di adottare sentenza in forma semplificata, la causa veniva infine trattenuta in decisione.
Considerato che le eccezioni di rito analiticamente sollevate dalla Avvocatura erariale sono tutte in gran parte fondate per le ragioni di seguito indicate:
- Vengono impugnate decisioni della Commissione europea su cui questo tribunale amministrativo non può avere senz’altro giurisdizione;
- Viene impugnata la decisione in data -OMISSIS- della Agenzia delle dogane senza che quest’ultima sia stata ritualmente chiamata in giudizio quale amministrazione resistente. E tanto in aperta violazione di quanto previsto dall’art. 41, comma 2, c.p.a.;
- Vengono impugnati i piani regionali di vaccinazione senza che alcuna amministrazione regionale sia stata ritualmente chiamata in giudizio, anche in questo caso nella veste di amministrazioni resistenti. Di qui una ulteriore violazione del predetto art. 41, comma 2, c.p.a.;
- Non viene chiamato in giudizio almeno un controinteressato, ancora in chiara violazione dell’art. 41, comma 2, c.p.a. (si vedano le numerose associazioni che operano nel campo della tutela della salute oppure gli ordini professionali che pure svolgono la propria attività nel settore della sanità pubblica, categorie ed enti i quali si sono nel tempo rispettivamente ed apertamente adoperati a favore della campagna vaccinale e che dunque ben potrebbero essere considerati alla stregua di controinteressati in senso sostanziale);
- Quanto poi alla associazione ricorrente (-OMISSIS-), la difesa di parte ricorrente non ha fornito la benché minima dimostrazione circa la sussistenza dei requisiti a tal fine stabiliti dalla giurisprudenza in materia di ricorsi collettivi. Gli interessi superindividuali godono infatti di una certa protezione che, nel processo amministrativo, si estrinseca attraverso il riconoscimento della propria legittimazione processuale e dunque mediante la possibilità di reagire avverso atti della pubblica amministrazione. E tanto al ricorrere, ad ogni modo, di alcuni indici tra cui: la finalità statutaria coerente con gli interessi coltivati nel ricorso; una certa stabilità organizzativa e rappresentativa; per alcune tipologie di cause (es. urbanistica, ambiente), un certo grado di stabilità territoriale. Indici la cui presenza, come già anticipato, non è stata in alcun modo prospettata dalla difesa di parte ricorrente. Evidente poi, da una mera lettura dello statuto dell’ente associativo, come le finalità di quest’ultimo – pur di elevato pregio morale e cristiano – non possano in ogni caso ritenersi strettamente ricollegabili agli obiettivi che si intendono realizzare mediante il presente gravame. Ciò risulta particolarmente evidente nella parte in cui si afferma, all’art. 3 dello statuto associativo (cfr. all. 2 della produzione documentale depositata in data -OMISSIS- da parte dell’avvocatura erariale), che: “Tutti i solidali … hanno come finalità precipua la formazione cristiana e la perfezione ascetica in uno spirito e con la pratica di una comunitaria preghiera in obbedienza al Magistero perenne ed alla Tradizione della Santa Chiesa”. Finalità questa del tutto estranea, ictu oculi, alla tutela ed alla salvaguardia della salute pubblica in senso latamente fisico. Di qui la conclamata assenza di legittimazione attiva in capo alla ridetta associazione;
- Quanto infine alla posizione dei ricorrenti, uti singuli considerati, osserva ulteriormente il collegio che:
6.1. Secondo la più tradizionale teoria del processo amministrativo, accanto all’interesse sostanziale (solitamente coincidente con l’interesse legittimo), ossia la situazione giuridica del ricorrente che ritiene di avere subito una lesione ad opera dell’attività della pubblica amministrazione, deve altresì sussistere un interesse a ricorrere (proiezione processuale del suddetto interesse legittimo) o meglio l’utilità che il ricorrente medesimo si ripromette di conseguire dalla pronunzia del giudice al fine di vedersi riparato il pregiudizio subito;
6.2. In questa stessa direzione, tre sono dunque i fattori da cui scaturisce la legittimazione al ricorso:
6.2.1. Una posizione differenziata rispetto a tutti gli altri consociati;
6.2.2. Un pregiudizio concretamente subito, ossia la effettiva lesione del proprio interesse. La sfera giuridica del ricorrente deve in altre parole essere stata incisa in modo giuridicamente rilevante dal provvedimento impugnato;
6.2.3. Il vantaggio potenziale e sperato dall’accoglimento del ricorso (utilitas). Entro questi termini, l’ammissibilità del ricorso viene dunque esclusa allorché l’utilità sperata possa essere realizzata anche mediante altri mezzi diversi dalla demolizione dell’atto;
6.3. Tanto doverosamente premesso si osserva nel caso di specie che:
6.3.1. Nessun pregiudizio concreto subiscono i ricorrenti dagli atti impugnati. Risulterebbe infatti sufficiente, onde evitare i paventati pericoli per la propria salute, non prenotarsi per la prima delle due previste dosi. Ciò nella assorbente considerazione per cui la somministrazione del vaccino è facoltativa e non obbligatoria nei riguardi dei ricorrenti medesimi i quali nessuna compromissione subirebbero, per la propria sfera giuridica (e personale), dalla persistente esecuzione del provvedimento generale qui impugnato (piano nazionale vaccini covid 19);
6.3.2. Parimenti nessun vantaggio potenziale potrebbero i ricorrenti ricavare dall’anelato annullamento dei gravati atti, e ciò dal momento che lo stesso risultato (evitare pericoli per la propria salute dalla somministrazione dei vari vaccini) si potrebbe ottenere sempre attraverso la mancata prenotazione, per le previste dosi, presso le competenti sedi sanitarie. In altre parole, anche eliminando il gravato piano nazionale vaccini nessuna utilità specifica e soprattutto ulteriore potrebbe essere conseguita rispetto al semplice rifiuto – sempre e incondizionatamente possibile – circa la somministrazione dei vaccini in questione. Dunque l’utilità sperata (evitare pericoli per la propria salute) potrebbe essere egualmente raggiunta anche senza la necessaria previa eliminazione del provvedimento qui specificamente impugnato;
6.3.3. In una complementare prospettiva, dall’eventuale accoglimento del ricorso non solo i ricorrenti non ricaverebbero alcuna utilità specifica ma, anzi, un danno irreparabile si produrrebbe per quella (di sicuro non irrilevante) fetta della popolazione che invece – anche per “dovere civico” e senso del benecomune – intende ancora sottoporsi alla vaccinazione onde efficacemente combattere la pandemia in atto;
6.4. Dalle considerazioni sopra partitamente esposte consegue dunque il radicale difetto di interesse a ricorrere, e comunque il difetto di legittimazione attiva, in capo agli odierni ricorrenti.
Il collegio ritiene, in conclusione: a) di dichiarare inammissibile il presente ricorso per tutte le ragioni sopra evidenziate (punti da 1 a 6); b) di condannare conseguentemente le parti ricorrenti alla rifusione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Condanna le parti ricorrenti alla rifusione delle spese di lite, da quantificare nella complessiva somma di euro 3.000 (tremila/00).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 luglio 2021 con l’intervento dei magistrati:
Riccardo Savoia, Presidente
Massimo Santini, Consigliere, Estensore
Roberto Vitanza, Consigliere
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Massimo Santini Riccardo Savoia
IL SEGRETARIO