Studio Legale Avv. Paola Maddalena Ferrari

Obbligo vaccinale sanitari. Il Ministero della Salute chiarisce i dubbi degli Ordini

Con nota del Ministero della Salute 68503 del 28/12/2021 l’ufficio legislativo del Ministero della Salute ha chiarito alcuni dubbi degli Ordini Professionali. In sintesi:

  • Gli Ordini possono accedere autonomamente alla verifica della certificazione Verde. E’ necessario che gli ordini procedano ad un accertamento generale e automatizzato della situazione vaccinale dei singoli scritti, così come comprovata dal possesso della certificazione verde. Tale accertamento, quindi, concerne tutti gli iscritti ivi inclusi coloro che siano già destinatari di un provvedimento di sospensione.
  • Gli ordini sono legittimati a richiedere direttamente all’interessato di fornire riferimenti del proprio datore di lavoro in occasione dell’invito a produrre la documentazione comprovante l’effettuazione della vaccinazione oppure l’attestazione relativa l’omissione o al differimento della stessa.
  • La sospensione non ha natura disciplinare, quindi le relative comunicazioni non dovranno essere inviate agli enti di cui all’articolo 49 del DPR 221 del 1950 (Dell’inizio e dell’esito di ogni giudizio disciplinare è data immediata comunicazione, a cura del presidente, al prefetto ed al procuratore della Repubblica territorialmente competenti per l’Albo cui è iscritto l’incolpato, nonché alle medesime autorità di altra circoscrizione che abbiano promosso il giudizio. I provvedimenti di sospensione dall’esercizio professionale e di radiazione, quando siano divenuti definitivi, sono comunicati a tutti gli Ordini o Collegi della  categoria a cui appartiene il sanitario sospeso o radiato e alle autorità ed agli enti ai quali deve essere inviato l’Albo a norma dell’art. 2).
  • Nel caso in cui gli iscritto non produca documentazione comprovante l’ eseguita vaccinazione o la prenotazione della vaccinazione,  l’Ordine procederà ad emettere provvedimento di sospensione fino a che non risulti completato il ciclo vaccinale primario o, per coloro che abbiano già completato il ciclo primario da più di 5 mesi fino alla somministrazione della dose di richiamo.
  • Nella prima fase del contraddittorio l’interessato ha la possibilità di mettersi in regola presentando la prenotazione nel successivo termine di 20 giorni. Nel caso in cui il professionista non si sottoponga alla vaccinazione nel termine e conseguentemente si è dato corso alla sospensione, per poter riprendere l’esercizio della professione non potrà più limitarsi ad esibire la prenotazione ma dovrà dimostrare di avere eseguito l’intero ciclo vaccinale.
  • Il requisito dell’ l’avvenuta vaccinazione costituisce requisito essenziale per l’esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative dei soggetti obbligati e, secondo il ministero costituisce un requisito anche per l’iscrizione all’albo da parte del professionista punto da parte degli ordini. Il riscontro dovrà avvenire mediante acquisizione dei certificati vaccinali dagli scriventi avendo cura di adottare adeguate misure per la custodia e la sicurezza dei dati relativi alla salute in essi contenuti.

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