Il Punto. Marketing della farmacia tre sentenze fanno chiarezza.
Le strategie di marketing e di posizionamento delle farmacie hanno sempre creato contenziosi tra i farmacisti, tre sentenze hanno fatto chiarezza su altrettante questioni che hanno generato contenziosi ed anche risposte diverse da parte della magistratura.
Nulla osta alla normativa di uno stato europeo che vieta il gioco a premi sui farmaci da prescrizione
La più importante tra le sentenze è sicuramente quelle della Corte di giustizia europea, Sez. IV, 15/7/2021 n. C-190/20.
La sentenza prese avvio da una controversia che oppose una catena olandese di farmacie on-line all’Apothekerkammer Nordrhein (ordine dei farmacisti della Renania settentrionale, Germania), in merito a un volantino pubblicitario, distribuito presso la sua clientela in Germania. per un «grande gioco a premi» in cui si prevede come condizione per la partecipazione l’invio di una ricetta per un medicinale soggetto a prescrizione medica. Il giudice Tedesco che ha disposto il rinvio alla Corte Europea, si interroga, in sintesi, sulla conformità con gli obiettivi e con le disposizioni della direttiva 2001/83 del divieto della legge tedesca che vieta di includere i farmaci da prescrizione nelle raccolte a premi delle farmacie online che, al contrario dell’Italia, permette anche la vendita di farmaci da prescrizione.
E’ opportuno ricordare che un divieto del genere riguarda in molti paesi europei non solo le farmacie on-line ma anche le farmacie convenzionali, le quali avrebbero anch’esse interesse a promuovere la vendita dei loro medicinali mediante giochi pubblicitari (in Italia il divieto è contenuto nel comma 2 dell’art. 5 della legge 248/2006).
In tale contesto, il Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia) decise di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale: «Se sia compatibile con le disposizioni del titolo VIII e, in particolare, con l’articolo 87, paragrafo 3, della direttiva [2001/83] l’interpretazione di una disposizione nazionale (nella specie, l’articolo 7, paragrafo 1, primo periodo, dell’HWG) nel senso di inibire ad una farmacia per corrispondenza stabilita in un altro Stato membro di attirare clienti attraverso la promozione di un gioco a premi, nel caso in cui la partecipazione al gioco medesimo sia correlata alla presentazione di una ricetta medica di un medicinale per uso umano soggetto a prescrizione, il premio assegnato non sia un medicinale bensì un bene diverso (nella fattispecie, una bicicletta elettrica del valore di EUR 2 500 e spazzolini da denti elettrici) e non ci sia motivo di temere che venga incoraggiata l’utilizzazione irrazionale o eccessiva di medicinali».
Il Giudice tedesco ritiene che un siffatto divieto possa essere giustificato alla luce dell’articolo 87, paragrafo 3, di tale direttiva, in quanto esso è volto a prevenire il rischio che il consumatore, quando decide di fare uso di un medicinale, sia influenzato dalla prospettiva degli omaggi pubblicitari legati all’acquisto di detto medicinale. Il medesimo giudice considera, al riguardo, che la decisione del paziente di procurarsi un medicinale soggetto a prescrizione presso una farmacia nazionale o estera per corrispondenza anziché presso una farmacia con una sede fisica, la quale è in grado di dispensare la consulenza oggettivamente necessaria, dovrebbe essere fondata su motivi oggettivi e non dipendere da incentivi del genere.
Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla questione sollevata dichiarando, si legge nella pronuncia, da un lato, che la direttiva 2001/83 deve essere interpretata nel senso che essa non si applica a una normativa nazionale che vieta a una farmacia che vende medicinali per corrispondenza di organizzare un’azione pubblicitaria sotto forma di gioco a premi che consenta ai partecipanti di vincere oggetti di uso corrente diversi da medicinali, subordinando la partecipazione a detto gioco all’invio di un ordine per un medicinale per uso umano soggetto a prescrizione medica, accompagnato da tale prescrizione e, dall’altro, che l’articolo 34 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una siffatta normativa nazionale.
La croce blu della parafarmacia è legittima
L’utilizzo della denominazione parafarmacia e di una croce di diverso colore, come il colore blu, non è vietata dalle fonti normative e non genera alcuna confusione nei consumatori ai fini dell’individuazione della esatta tipologia di servizio. Il simbolo indicativo delle sole farmacie è la “croce” di colore verde e non il simbolo “croce” di altri colori, tanto più quando lo stesso sia unito, come nel caso di specie, alla denominazione “parafarmacia, questa è la posizione espressa dal TAR Lazio, sez. II ter, 12/7/2021 n. 8297 in una causa che opponeva un titolare di parafarmacia al Comune di Roma che l’aveva vietata.
E’ vietato l’utilizzo di denominazioni e simboli che siano potenzialmente idonei ad indurre i consumatori in equivoco circa la natura di farmacia dell’esercizio e che deve ritenersi senz’altro tale il contestuale utilizzo della denominazione “farmacia” e della croce di colore verde, afferma la sentenza, al contrario, l’utilizzo della denominazione “parafarmacia” e di una croce di diverso colore, come il colore blu, da un lato, non è vietata dalle fonti normative, e dall’altro, non risulta nemmeno idonea ad ingenerare alcuna confusione nei consumatori ai fini dell’individuazione della esatta tipologia di servizio.
La distanza tra le farmacie si misura il percorso pedonale più sicuro
Ai fini della misurazione della distanza tra le farmacie, il criterio del percorso pedonale più breve è quello più sicuro per i pedoni, questa è l’opinione contenuta nella sentenza del TAR Campania, Napoli, Sez. V, 13/7/2021 n. 4853 nella causa intentata da un farmacista che stava sul lato opposto della piazza il quale impugnò la determina del comune che autorizzava il trasferimento dell’esercizio del collega. Secondo il concorrente il tratto più breve doveva essere misurato attraversando in diagonale la piazza e, di conseguenza la distanza era di soli 177 metri. Secondo il Comune, invece, la distanza andava misurata seguendo il percorso pedonale più sicuro e conforme al Codice della Strada che lo portava a 270 metri.
Nel sistema introdotto dalla riforma delle farmacie del 2012, il farmacista è sostanzialmente libero di spostare la propria sede all’interno della zona astrattamente di pertinenza mentre i titolari di zone continue non hanno altra tutela se non il rispetto della distanza minima obbligatoria del rispetto dei 200 metri tra esercizi, da misurarsi per la via più breve tra soglia e soglia delle farmacie. A tale ultimo riguardo, prosegue la sentenza, la giurisprudenza ha ampiamente chiarito che, ai fini della misurazione della distanza tra le farmacie, il criterio del percorso pedonale più breve previsto dall’art. 1, l. 2 aprile 1968 n. 475 si riferisce al percorso effettivamente percorribile a piedi da una persona normalmente deambulante in condizioni di sicurezza.
Pertanto, alla stregua della normativa vigente e della conferente giurisprudenza quale che sia la classificazione del tratto di strada in questione, non può computarsi in tale percorso il tratto di strada non percorribile in sicurezza dai pedoni a causa del transito di auto ad alta velocità e dell’assenza di semafori e/o attraversamenti pedonali.