Studio Legale Avv. Paola Maddalena Ferrari

Il quesito deontologico

Sono un giovane medico di medicina generale ed ho appena ottenuto l’incarico. Il farmacista mi ha offerto un ambulatorio in comodato gratuito. A mio carico solo luce e telefono. Posso accettare l’offerta?

No.

L’indipendenza economica da centri di erogazione farmaceutica è a fondamento del codice deontologico sia del medico che del farmacista.

Con il giuramento professionale il medico si impegna ad  esercitare la medicina in autonomia di giudizio e responsabilità di comportamento, contrastando ogni indebito condizionamento che limiti la libertà e l’indipendenza della professione.

Il podcast! Il giuramento del medico: voce Andrea De Nisco – montaggio Gianfranco Zorzi

Il codice deontologico afferma, nell’ Art. 4 (Libertà e indipendenza della professione), che l’ esercizio professionale del medico è fondato sui principi di libertà, indipendenza, autonomia e responsabilità. Il medico ispira la propria attività professionale ai principi e alle regole della deontologia professionale senza sottostare a interessi, imposizioni o condizionamenti di qualsiasi natura.

Un accordo di tal fatta potrebbe essere considerato anche penalmente rilevante ai sensi del Testo unico professioni sanitarie R.D. 27 luglio 1934 n. 1265 ed in particolare:

Articolo 170 –  Il medico o il veterinario che ricevano, per sé o per altri, denaro o altra utilità ovvero ne accettino la promessa, allo scopo di agevolare, con prescrizioni mediche o in qualsiasi altro modo, la diffusione di specialità medicinali o di ogni altro prodotto a uso farmaceutico, sono puniti con l’arresto fino a un anno e con l’ammenda da euro 206,58 a euro 516,45. Se il fatto violi pure altre disposizioni di legge, si applicano le relative sanzioni secondo le norme sul concorso dei reati. La condanna importa la sospensione dall’esercizio della professione per un periodo di tempo pari alla durata della pena inflitta.

Articolo 171 – Il farmacista che riceva per sé o per altri denaro o altra utilità ovvero ne accetti la promessa, allo scopo di agevolare in qualsiasi modo la diffusione di specialità medicinali o dei prodotti indicati nell’articolo precedente, a danno di altri prodotti o specialità dei quali abbia pure accettata la vendita è punito con l’arresto fino a un anno e con l’ammenda da euro 206,58 a euro 516,45 Se il fatto violi altre disposizioni di legge, si applicano anche le relative sanzioni secondo le norme sul concorso dei reati.

La condanna importa la sospensione dall’esercizio della professione per un tempo pari alla durata della pena inflitta. Indipendentemente dall’esercizio dell’azione penale il prefetto può, con decreto, ordinare la chiusura della farmacia per un periodo da uno a tre mesi, e in caso di recidiva pronunciare la decadenza dall’esercizio della farmacia.

Articolo 172– Le pene stabilite negli artt. 170 e 171, primo e secondo comma, si applicano anche a carico di chiunque dà o promette al sanitario o al farmacista denaro o altra utilità. Se il fatto sia commesso dai produttori o dai commercianti delle specialità e dei prodotti indicati nei detti articoli, il Ministro della sanità, indipendentemente dall’esercizio dell’azione penale, può ordinare, con decreto, la chiusura dell’officina di produzione e del locale ove viene esercitato il commercio per un periodo da uno a tre mesi e, in caso di recidiva, ne può disporre la chiusura definitiva. Il Ministro può, inoltre revocare la registrazione delle specialità medicinali o l’autorizzazione a preparare o importare per la vendita ogni altro prodotto ad uso farmaceutico.