Responsabilità del farmacista per anticipazione farmaci senza ricetta
Il farmacista è responsabile se anticipa farmaci senza ricetta al di fuori delle strette regole dell’art.2 del D.M. Salute 31 marzo 2008, questa è l’opinione della VI sezione della Corte di Cassazione civile del 22 gennaio n.1420
Il fatto
Una farmacista Pugliese ricevette un’ordinanza ingiunzione dalla Regione Puglia per violazione del D.Lgs. n. 219 del 2006, art. 148, comma 7 ( Salvo che il fatto costituisca reato, il farmacista che vende un medicinale di cui al comma 2 dell’articolo 88 senza presentazione di ricetta medica e’ soggetto alla sanzione amministrativa da trecento euro a milleottocento euro. Il farmacista che viola il disposto del comma 3 dell’articolo 88 o non appone sulle ricette il timbro attestante la vendita del prodotto soggiace alla sanzione amministrativa da duecento euro a milleduecento euro) in relazione all’art. 88 della stessa legge (Medicinali soggetti a prescrizione medica) perchè, nello svolgimento dell’attività di farmacista, cedeva alla propria clientela n. 82 confezioni di medicinali soggetti a prescrizione medica in mancanza della presentazione della relativa ricetta.
Il Tribunale diede ragione alla farmacista ritenendo si fosse limitata ad anticipare la consegna dei farmaci ai propri clienti, senza percepirne il prezzo e senza riscuotere il relativo ticket, in attesa di ricevere la prescrizione medica da parte del paziente e regolarizzare, in tal modo, la cessione anticipata del farmaco.
Sentenza ribaltata in appello, che al contrario, ha ritenuto corretta la sanzione comminata dalla Regione Puglia .
Ricorreva in Cassazione la Farmacista uscendone, però, soccombente.
La massima
Il D.M. Salute 31 marzo 2008, art. 2, afferma la cassazione,ammette la consegna anticipata del medicinale, in assenza di ricetta medica, soltanto quando sussista la “necessità di assicurare la prosecuzione del trattamento di un paziente affetto da diabete, ipertensione, broncopneumopatia cronica ostruttiva o altra patologia cronica a condizione che siano disponibili elementi che confermino che il paziente è in trattamento con il farmaco”.
Elementi che sono dettagliatamente elencati nella norma in esame e che si sostanziano nella presenza in farmacia di ricette mediche precedenti contenenti la prescrizione dello stesso medicinale, nell’esibizione di un documento sanitario attestante la patologia dalla quale il paziente è affetto o di una ricetta scaduta da non oltre 30 giorni, ovvero la conoscenza diretta da parte del farmacista dello stato patologico del paziente e del trattamento in corso.
Il successivo art. 3, consente la consegna anticipata del farmaco anche quando il paziente dimostri di essere soggetto ad un trattamento sanitario che non possa essere interrotto, a condizione che in farmacia siano presenti ricette rilasciate in data idonea a far presumere la necessità della continuazione del trattamento, ovvero che il paziente esibisca una confezione danneggiata e non utilizzabile del farmaco richiesto.
Infine, l’art. 4 ammette la consegna anticipata del farmaco qualora il paziente esibisca una documentazione di dimissione ospedaliera emessa al massimo nei due giorni antecedenti la data dell’acquisto, dalla quale risulti la prescrizione del medicinale ovvero la raccomandazione della prosecuzione della terapia con lo stesso.
In ogni caso, il farmacista è tenuto ad informare il paziente della natura eccezionale della procedura di consegna anticipata del farmaco e ad invitarlo ad entrare in contatto con il proprio medico curante (art. 5) e ad annotare l’operazione nel registro di cui al D.M. in commento, art. 7, comma 2.
La farmacista non fu in grado di dimostrare la sussistenza di alcuno dei requisiti indicati e non aveva neppure il registro obbligatorio, di conseguenza la Cassazione ha ritenuto corretta la condanna.